L’estinzione dei reati amministrativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’estinzione dei reati amministrativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Una sentenza della Corte di Cassazione è questa con la quale è stata ribadita quella che è una corretta applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, contenente le modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza sul lavoro, e delle disposizioni riguardanti, in particolare, le condizioni che devono essere verificate per la estinzione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, ha tenuto infatti a precisare la suprema Corte, non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i 30 giorni fissati dal comma 2 dell’art. 21 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria.

 

Il caso, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione.

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’impresa alla pena di € 6.000,00 di ammenda per alcune contravvenzioni che gli erano state contestate, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’imputato è ricorso in appello, tramite il proprio difensore, trasmesso alla Corte di Cassazione, motivato dal fatto che con l’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della sanzione, sia pure con poco ritardo, avrebbe dovuto far ritenere estinto il reato.

 

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la sua genericità articolato solo in fatto e ripetitivo delle questioni già analizzate dalla sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha evidenziato in merito che il termine per l’adempimento dei pagamenti è perentorio e che il pagamento, così come dichiarato dallo stesso ricorrente, è avvenuto con ritardo. La stessa ha ricordato, altresì, che “la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall’art. 21 comma secondo del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria”.

 

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita l’imposizione del pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen..

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