Il Primo Soccorso in Azienda: un documento guida dell’Inail

5 Nov , 2018 - Senza categoria

Il Primo Soccorso in Azienda: un documento guida dell’Inail

Il primo soccorso aziendale deve essere inteso come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni, pertanto anche per il primo soccorso la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.

Ad affermarlo è il recente documento “ Il primo soccorso nei luoghi di lavoro”, elaborato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’ Inail. Un documento che si propone come guida a “supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori”.

Il documento, realizzato da Bruno Papaleo, Giovanna Cangiano, Sara Calicchia e Mariangela De Rosa (Inail, Dimeila), si sofferma sull’importanza di utilizzare il documento di valutazione del rischio.

Infatti gli autori indicano che quando si organizza un piano di primo soccorso “è necessario tenere conto di:

  • tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda (aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso);
  • luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso (tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi);
  • qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori”.

Si ricorda che “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal d.m. salute 388/2003, così suddiviso:

art. 1: classificazione delle aziende;
art. 2: organizzazione del primo soccorso;
art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso”.
In particolare le aziende, ovvero le unità produttive, sono classificate in tre gruppi (A, B e C).

E se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, “il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato”.

Nel caso invece in cui l’azienda appartenga al gruppo A, “il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso”.

Abbiamo visto, con riferimento al DM 388/2003, che dalla classificazione aziendale dipendono poi sia le attrezzature da collocare in azienda che le ore di formazione degli addetti.

Inoltre “il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 d.m. salute 388/2003)”.

La classificazione delle aziende per il primo soccorso
Riprendiamo, in conclusione, le indicazioni sulla classificazione tratte dal Decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.

Nell’articolo 1 (Classificazione delle aziende) le aziende ‘ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi’.

Riprendiamo da una tabella del documento Inail la classificazione dei gruppi con riferimento anche alle ore di formazione e le attrezzature da collocare in azienda.

Partiamo dal Gruppo A:

“Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2 del d.lgs. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal d.lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al d.p.r. 320/1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura”.
Queste le ore di formazione e le attrezzature per il gruppo A:

“Ore di formazione: 16
Ore di retraining: 6 da effettuarsi ogni 3 anni
Attrezzatura: cassetta di primo soccorso”.
Il Gruppo B comprende, invece, le “aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A”:

“Ore di formazione: 12
Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
Attrezzatura: cassetta di primo soccorso”.
Riportiamo le indicazioni su formazione e attrezzature anche per il Gruppo C, cioè per le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A:

“Ore di formazione: 12
Ore di retraining: 4 da effettuarsi ogni 3 anni
Attrezzatura: pacchetto di medicazione”.
Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta ulteriori informazioni sul primo soccorso, sulle attrezzature necessarie, sulla formazione degli addetti e l’informazione dei lavoratori.


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