Come comportarsi nel caso in cui non si percepisse la tredicesima? Quando è possibile dimettersi dal proprio lavoro o chiedere il risarcimento danni?
Tredicesima, una retribuzione extra
La tredicesima è una retribuzione extra corrispondente ad una mensilità aggiuntiva, che i lavoratori dipendenti ricevono a dicembre in prossimità delle festività natalizie. Tale retribuzione è stata riconosciuta nel 1960 grazie al decreto del Presidente della Repubblica “erga omnes“.
Grazie alla tredicesima i lavoratori possono affrontare le spese natalizie ma, soprattutto, le ultime imposte da saldare entro la fine dell’anno. Ogni dipendente, sia esso assunto con un contratto a tempo determinato o indeterminato o che esso sia un apprendista, ha diritto alla retribuzione aggiuntiva. Il suo importo matura mensilmente.
Ci sono dei casi in cui il dipendente sceglie di percepire la tredicesima mensilmente oppure in cui la tredicesima non viene pagata dal datore di lavoro. Cosa è necessario fare per tutelare i propri diritti di lavoratore?
Termini di pagamento
Lavoro, tredicesima non pagata: come tutelare i propri diritti?
La data entro la quale il datore di lavoro deve corrispondere la tredicesima non è definita dalla legge nazionale. Essa viene, infatti, solitamente pagate entro il periodo di Natale, ma ogni lavoratore potrebbe percepirla in periodi differenti in base al proprio contratto di lavoro. In alcuni contratti nazionali c’è una data precisa, ad esempio il CCNL Commercio stabilisce che questa va pagata entro il 24 Dicembre. E’ fondamentale, però, che la retribuzione extra venga versata almeno entro la fine dell’anno.
La tredicesima matura ogni mese, anche durante le assenze lavorative tutelate, ma non nei seguenti casi:
aspettativa non retribuita;
astinenza per maternità facoltativa (congedo parentale);
astinenza per malattia del figlio;
assenza per malattia oltre il periodo di comporto;
assenza per permessi non retribuiti.
Secondo quanto stabilito generalmente nei contratti collettivi di lavoro, la tredicesima non si considera maturata per i mesi in cui risultano 15 assenze. Per i dipendenti part-time, invece, la situazione è differente: le ore lavorative sono minori e, pertanto, la tredicesima è già ridotta in base al calcolo della retribuzione corrente.
Tredicesima in ritardo o non pagata
Nel caso in cui un dipendente non percepisca la tredicesima entro la data definita dal contratto di lavoro è consigliato sollecitare il proprio datore, tramite una raccomandata o una pec. Se questo primo tentativo non dovesse dare esito positivo, il lavoratore ha la possibilità di rivolgersi ai servizi ispettivi della Direzione territoriale del lavoro di appartenenza. Se il contratto collettivo prevede una data precisa entro la quale versare la tredicesima, il diretto interessato avrà diritto a percepire non solo la retribuzione ma anche gli interessi.
In caso di mancato accordo tra datore e dipendente, quest’ultimo può richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dovuto. Se il pagamento non avviene entro due mesi dall’emissione del decreto le dimissioni per giusta causa saranno l’ultima spiaggia del lavoratore. Attenzione, però, a ciò che è stabilito nel contratto di lavoro: se quest’ultimo giustifica le dimissioni nel caso di mancato pagamento della tredicesima, allora sarà possibile licenziarsi in qualsiasi momento.
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